MISSION E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Laboratoriodartiemestieri è una attività che nasce dalla volontà di estendere il campo di attività ai "servizi integrati per l'architettura".

Oltre alle prestazioni tecniche e professionali per l'architettura si svolgono consulenze o altre attività di istruzione e di coordinamento per il complesso procedimento progettuale ed esecutivo nel campo immobiliare.

Il settore tecnico è rappresentato da un Team Manager che gestisce la commessa secondo le propensioni individuali e il bagaglio di esperienza professionale con assistenti e professionisti qualificati.

Questa impostazione permette al Laboratoriodartiemestieri di essere attore privilegiato per il procedimento dalla progettazione, alla promozione sino alla realizzazione ed a vantaggio della clientela che opera con un unico interlocutore con il quale delineare i percorsi ed assumere le decisioni.

Laboratoriodartiemestieri vede la sua genesi dalla esperienza dello studio di progettazione architettonica denominato laboratoriodarchitettura che, dopo circa 14 anni di attività, estende il campo di azione ai servizi integrati per l'architettura e il territorio.

Oggi operiamo su diverse service line e siamo in grado di gestire qualsiasi esigenza nell'ambito della progettazione e costruzione edile e urbanistica, nonchè nell'ambito della consulenza, della grafica e della istruzione.

martedì 29 settembre 2009

RHO MONZA - LE ATTESE DELLA CITTADINANZA


Vi segnaliamo l'articolo di oggi de il Giorno con alcune nostre dichiarazioni
e l'appuntamento serale presso la sala del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano.
Ripartiamo dal Tavolo Tecnico indetto dalla Giunta Provinciale
con la delibera del 18 maggio 2009, e restiamo in attesa della risposta
dagli uffici provinciali per l'audizione in commissione trasporti
in modo da manifestare le ragioni di una scelta diversa
ai nuovi assessori ed organi competenti.

martedì 22 settembre 2009

RICOSTRUZIONE, TENDOPOLI ... E TUBOPOLI

Das park linz
Donau park - Linz - Austria
Albergo
Lo scorso giugno è uscito il numero 7 del magazine Archiworld che riceviamo noi architetti liberi professionsti, dal consiglio nazionale degli Architetti.
La pubblicazione è anche on-line, e il numero che vi segnaliamo tratta del drammatico evento dello scorso aprile che ha devastato Onna, l'Aquila e tantissimi altri centri urbani.
Oltre al disastro umano, incommensurabile, sono le attività che stentano a ripartire.
Alcuni colleghi professionisti si sono visti anche privare della possibilità di lavorare, i loro studi sono inagibili, improduttivi.
l'UIA ha promosso una iniziativa a sostegno dei colleghi che vogliamo segnalarvi.
"Questa l'iniziativa che l'Uia (Unione Internazionale degli Architetti) ha appena lanciato a sostegno dei giovani architetti abruzzesi residenti nelle aree colpite dal terremoto del 6 aprile. Il progetto fa seguito all'appello, lanciato a Bruxelles il 24 aprile scorso, in occasione dell'assemblea generale del Consiglio europeo degli architetti, dall'architetto abruzzese Mauro Latini componente deldipartimento Esteri del Consiglio nazionale degli architetti, nonché membro supplente del Bureau esecutivo dell'Uia. «La comunità internazionale degli architetti si è resa subito disponibile per dare vita a iniziative di solidarietà nei confronti dei giovani architetti coinvolti dal drammatico evento - racconta Latini -. Personalmente mi sono fatto promotore di un invito finalizzato a ospitare negli studi internazionali giovani architetti provenienti dall'area colpita dal sisma». «Sono 106 gli architetti che avevano il proprio studio nel centro storico della città dell'Aquila e che oggi non hanno la possibilità di esercitare la professione. A questi si aggiungono poi gli ingegneri e gli altri professionisti dell'edilizia, altrettanto in difficoltà», puntualizza Latini. (...)
(estratto da il sole 24 ore 21/09/09)
E' dagli architetti, e soprattutto dalla generazione di professionisti che hanno subito un simile evento, che deve arrivare un nuovo modo di pensare e costruire l'architettura, che guardi
al significato stesso del praticare la professione secondo responsabilità.
La opportunità formativa di continuità che è stata promossa e va intesa in tal senso,
ma noi tutti siamo chiamati ad una riflessione.
Architetto, autorità competente, responsabile e consapevole, un monito.
Il termine deriva dal greco ἀρχιτέκτων (arkhitekton), parola composta da arkhi (capo), particella prepositiva che serve a denotare superiorità, eccellenza, autorità, ossia responsabilità e consapevolezza di colui che si accinge a costruire, e tekton (costruttore).
Il dibattito deve essere libero, per condurre l'immaginazione sul tema dell'abitare la provvisoirietà, magari dimenticando il modello (?) della tendopoli e cercando soluzioni temporanee come le "tubopoli", o spazi modulari, veloci, che possono costituire modelli più o meno dignitosi di abitare per far fronte al
bisogno di abitare conseguente ad eventi di una gravità inimmaginabile.
Ho un ricordo degli studi.
Le Corbusier, che inizia i primi studi del "Modulor" che terminerà nel 1947, (principi di logica e di misura in un momento storico che ne aveva poca) per tutto il periodo della guerra pubblicava libri e dopo la liberazione riprese l'attività con la nomina di capo-urbanista.
Nel 1944 partecipò alla stesura de "La Carta d'Atene",
trattato sulla città funzionale nato già dal CIAM
(Congresso Internazionale di Architettura Moderna) nel 1933.
Nel mentre portò avanti le sue ricerche per la realizzazione di Unità abitative che
condussero ad un accordo col Ministero per la Ricostruzione per una unità abitativa,
l'Unité d'habitation a Marsiglia.

lunedì 7 settembre 2009

PIANO CASA - REGIONE LOMBARDIA


Legge regionale 16 luglio 2009 - n. 13
Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia

Art. 1
(Finalità generali)
1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa
dalla Conferenza Unificata in data 1º aprile 2009, promuove un’azione
straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire
la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio
ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere
anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso
la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto
dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo
al rilancio del comparto economico interessato.
Art. 2
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. E`consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o
porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non
ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura
o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni
quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati
e ai regolamenti edilizi, comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie
per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse
dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato,
per destinazioni accessorie alla residenza, per attivita` economiche
ammesse dagli strumenti urbanistici, nonche´ per
attivita` professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata
in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti
non possono comportare modificazione della destinazione
d’uso.
2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero
edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di
edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali
a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del
nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda
agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e
per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati
e ai regolamenti edilizi.
3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo
non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione
dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del
paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonchèi requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza
energetica in edilizia, di cui agli articoli 9 e 25 della legge
regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e
la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente).
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla
base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio), ovvero di permesso di costruire ai sensi dell’articolo
38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare
o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata
all’articolo 6.
Art. 3
(Facoltà di ampliamento e sostituzione
degli edifici esistenti)
1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli
strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione
è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative
degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi,
l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla
data del 31 marzo 2005:
a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento
della volumetria esistente alla medesima data e in ogni
caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare
residenziale preesistente;
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria
non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore
al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima
data.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi
sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio
esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione
non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria
per la climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore
limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti
regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A
conclusione dell’intervento il proprietario deve dotarsi dell’attestato
di certificazione energetica dell’intero edificio.
3. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di
antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni
quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti
edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali
esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata
fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente
a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo
di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo
edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite
previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25
della l.r. 24/2006. La disciplina di cui al presente comma si applica
anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali
ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale,
che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente
a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente,
di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente
e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato,
e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per
cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone
residenziali in cui gli edifici sono inseriti.
4. All’interno dei centri storici e delle zone individuate dagli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di
antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici
esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non
coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche
e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione,
come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al
parere delle commissioni regionali di cui all’articolo 78 della l.r.
12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali
si intende reso in senso negativo.
5. E`ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui
al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali
e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico
comunale a specifica destinazione produttiva secondaria,
se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il
termine perentorio del 15 ottobre 2009.
6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo,
e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino
un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore
al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione
di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non
possono essere realizzati cumulativamente. I medesimi interventi,
fatta eccezione per quelli disciplinati dal comma 3, secondo
periodo, non possono determinare il superamento dell’indice
fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento
urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonchè
il superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 3 – 2º Suppl. Ordinario al n. 28 - 17 luglio 2009
dallo stesso o, in alternativa, possono confermare la volumetria
esistente. Agli incrementi volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si
applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, della legge
regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle
volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai
casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione
termo acustica o di inerzia termica).
8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati
sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo
42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi
dell’articolo 38 della medesima legge regionale, ad eccezione degli
interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare nei comuni
classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274,
e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in
ogni caso subordinati all’acquisizione del permesso di costruire
ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005.
9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo le denunce di inizio attivita` o le richieste di permesso di
costruire devono essere presentate entro diciotto mesi decorrenti
dalla data indicata all’articolo 6.
10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati
e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente
e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla
normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 4
(Riqualificazione di quartieri di edilizia
residenziale pubblica)
1. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 3, i soggetti
pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica,
nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono
realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi,
nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica,
compresa l’edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40
per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale
pubblica esistente nel quartiere.
2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma
1 e` subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei
requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti
regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P..
Tali interventi potranno riguardare:
a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni
dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione
di impianti di climatizzazione invernale piu` efficienti,
la produzione di energia termica ed elettrica mediante
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l’utilizzo di
energia geotermica e di pompe di calore;
b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l’attrezzatura
delle aree esterne, l’eliminazione delle strutture
in cemento-amianto non confinate, gli interventi di risanamento
delle facciate esterne, l’installazione di sistemi di
videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione
estetica e funzionale del quartiere.
La nuova volumetria di cui al comma 1 puo` essere ceduta in
tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino a realizzare
gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati al
risanamento energetico e ambientale del quartiere.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente
previa acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo
38 della l.r. 12/2005, da richiedere entro ventiquattro
mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6. Gli interventi
devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa
antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai
controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in
materia.
4. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione
regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi
di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita` , la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al
sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il
coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e
sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo
articolo 11, anche ai fini della realizzazione di quanto
previsto dal comma 1.
5. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali
di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai
procedimenti attribuiti alle aziende lombarde per l’edilizia residenziale
(ALER) ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale
10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia
residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per
l’edilizia residenziale (ALER)), con uno o piu` decreti del Presidente
della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati
prioritari per assicurare l’efficace utilizzo delle risorse impegnate
e i provvedimenti necessari per la conclusione dell’intervento
nonche´ il quadro finanziario dello stesso.
6. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei
decreti di cui al comma 5, gli enti competenti avviano i procedimenti
necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti
dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine
ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di
almeno trenta giorni nell’assunzione dei provvedimenti di cui al
comma 5, previa assegnazione, da parte del dirigente competente,
di un termine per l’espletamento delle attivita` necessarie, con
decreto del Presidente della Giunta regionale e` nominato un
commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi
competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti,
il commissario puo` avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione
dell’intervento.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate
le modalita` attuative delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 e la
modalita` di determinazione dei compensi dei commissari, comunque
a carico dell’ente inadempiente, senza nuovi oneri per
il bilancio regionale.
Art. 5
(Disposizioni generali per l’attuazione della legge)
1. Possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei
piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse
le aree naturali protette, gli interventi edilizi di cui agli articoli 2
e 3, nonche´ quelli di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, limitatamente
al caso di quartieri ERP confinanti con aree inserite in
parchi regionali e gia` di proprieta` pubblica. Gli interventi edilizi
di cui al precedente periodo possono essere realizzati in assenza
di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in deroga
a questo se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto
del codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi,
delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilita`
e di sicurezza degli edifici, nonche´ di quelle in materia di tutela
idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali e monumentali.
Per gli interventi realizzabili nei parchi regionali i limiti massimi
di incremento volumetrico previsti dagli articoli 3 e 4 sono ridotti
di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva
disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei
parchi stessi.
2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi
edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 64, commi 8 e 9, della l.r.
12/2005, intendendosi dimezzato il termine ivi previsto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano:
a) in aree soggette a vincolo di inedificabilita` in base a disposizioni
di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare
rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente
vincolati in relazione a tali caratteri;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 4 – 2º Suppl. Ordinario al n. 28 - 17 luglio 2009
c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo
o in totale difformita` , anche condonati.
4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
nonche´ del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati
sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto
di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun
comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle
iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione,
possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione
e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente
per tipologie e modalita` di intervento o soggetto beneficiario.
Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al
comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo
di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale
pubblica in locazione, il contributo di costruzione e` limitato agli
oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.
5. In sede di formazione o adeguamento del piano di governo
del territorio, il comune verifica l’eventuale ulteriore fabbisogno
di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall’attuazione della
presente legge.
6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni,
con motivata deliberazione, possono individuare parti del proprio
territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6
non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarita`
storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime,
compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti,
nonche´ fornire prescrizioni circa le modalita` di applicazione
della presente legge con riferimento alla necessita` di reperimento
di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo
4, commi da 1 a 3, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
a decorrere dal 16 ottobre 2009.
2. Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge, i comuni
danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli
interventi assentiti. I contenuti e le modalita` di trasmissione
dei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente
della competente struttura regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale e` pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E`fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 16 luglio 2009
Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/850
del 14 luglio 2009)